Come si ricorderà il sindaco di Grotte Paolino Fantauzzo aveva emesso un’ordinanza con la quale era stato fatto divieto assoluto alla società Girgenti acque di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.
L’operazione di distacco degli allacci dalla rete fognaria aveva generato una situazione di grave pericolo per la salute pubblica, tale da costringere il Sindaco ad adottare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica.
Avverso l’ordinanza sindacale proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia la Società Girgenti Acque; si costituiva in giudizio il Comune di Grotte, in persona del Sindaco pro tempore Paolino Fantauzzo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino , per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino, rigettava il ricorso proposto da Girgenti Acque; ma quest’ultima proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per chiedere la riforma della sentenza del TAR, previa richiesta di sospensione dell’esecutività.
Anche in grado di appello si è costituito in giudizio il Comune di Grotte, in persona del Sindaco Paolino Fantauzzo, sempre rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello, previa reiezione della richiesta cautelare. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto che la scelta della società ricorrente di voler procedere al distacco delle utenze morose attiene unicamente ad una forma di tutela dei propri crediti; e che il distacco degli allacci dalla rete fognaria determinando l’inagibilità degli immobili interessati avrebbe dovuto implicare altresì per l’Amministrazione Comunale l’immediato sgombero degli edifici, fatto questo causativo di un diffuso allarme sociale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze igienico-sanitarie, ha respinto la richiesta cautelare avanzata da Girgenti Acque di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. Pertanto, nelle more del giudizio di merito davanti al CGA, nessun distacco dall’allaccio fognario potrà essere operato da Girgenti Acque per morosità .