Il Consiglio di Stato commissaria la Regione Siciliana.

Il Sig. N.G. di 24 anni di Favara, titolare di un’impresa agricola, aveva richiesto nel 2011 l’accesso ai benefici economici di cui al bando relativo al “Primo insediamento giovani in agricoltura-Pacchetto giovani” e l’amministrazione regionale con apposito decreto aveva ritualmente disposto la concessione del contributo per l’esecuzione degli investimenti aziendali. Ma la Prefettura di Agrigento emetteva un’informativa antimafia ostativa alla concessione del finanziamento richiesto, fondata esclusivamente su alcuni presunti lontani legami parentali intercorrenti tra il titolare dell’azienda agricola ed alcuni soggetto controindicati; per effetto dell’informativa prefettizia l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disponeva la revoca del finanziamento.

Il giovane favarese proponeva un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, contro il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari , per l’annullamento del provvedimento di revoca del contributo, pari ad oltre 333.000 euro, e dell’informativa prefettizia ; in particolare l’Avvocato Rubino ha censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere, per avere l’amministrazione prefettizia ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso soltanto in ragione dell’asserito lontano rapporto parentale in assenza di ulteriori indizi idonei a comprovare l’asservimento dell’attività d’impresa a logiche e finalità malavitose. Il Consiglio di Stato, Sez. 1, in sede consultiva aveva espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso , ritenendo che “il rischio di infiltrazione mafiosa, anche potenziale, non può desumersi da puri indizi di natura geografico-parentale quali quelli posti alla base del provvedimento impugnato (un prozio del ricorrente aveva sposato una signora, sorella di soggetti legati a “Cosa Nostra”), ma deve trovare un preciso, anche se potenziale, riscontro in comprovati aspetti ambientali ed oggettivi che direttamente influiscano sul soggetto interessato, non potendo questi essere oggettivamente responsabile soltanto per una lontana affinità” ; ed il Presidente della Repubblica, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso straordinario e, per l’effetto, aveva annullato i provvedimenti impugnati. Ma la Regione Siciliana, nonostante la notifica del decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario, non erogava il contributo richiesto al ricorrente e pertanto quest’ultimo, sempre con il patrocinio dell’avvocato Rubino, proponeva un ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato per chiedere la nomina di un commissario ad acta.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sez. 3, ritenendo fondate le tesi prospettate dall’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando alla Regione Siciliana un termine di trenta giorni ai fini della concreta erogazione della sovvenzione pubblica, decorso infruttuosamente il quale provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, nominato nella persona del Prefetto di Agrigento, adottando tutti gli atti amministrativi e contabili necessari, e condannando la regione siciliana al pagamento in favore del ricorrente di un’ulteriore somma di danaro pari ad euro 100 per ogni giorno di ulteriore ritardo, ai sensi del nuovo codice della giustizia amministrativa, oltre alle spese giudiziali, liquidate in euro 1500. Pertanto dopo oltre tre anni dalla presentazione dell’istanza il giovane favarese riceverà il contributo richiesto, in misura pari ad oltre 333.000 euro, e la regione siciliana pagherà una penalità di mora pari a cento euro al giorno nell’ipotesi di persistente inadempimento.

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