ICI 2011 non dovuta per vizio di forma, le ragioni di un contribuente riberese

Novità positive per i contribuenti: “Se l’ente locale non prova la notifica degli atti precedenti all’ICI, la pretesa impositiva decade in giudizio”.

La commissione tributaria provinciale ha dato infatti ragione al contribuente riberese che non dovrà più versare la somma di circa 600 euro al comune di Ribera relativa all’ICI 2011. Le motivazione sono illustrate nella nota a seguire.

Il ricorrente impugnava, col patrocinio dell’avv Giuseppe Trizzino, una cartella di pagamento notificata via pec e relativa all’ICI 2011 con cui il comune chiedeva il pagamento.

Il ricorrente deduceva la decadenza del potere impositivo ad emettere l’atto perché tardivo e perché non preceduto da atti interruttivi.

La commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, accoglie il ricorso sottolineando l’avvenuta decadenza e prescrizione in capo all’ente Locale ad emettere un atto impositivo oltre i termini di legge.

In particolare, sottolinea la commissione la L 296\2006 impone che i ruoli formati dopo il 1.1.2007 e dunque gli avvisi di accertamento e rettifica vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui andavano dichiarati. Poiché il Tributo a cui ci si riferisce è l’ICI del 2011, il termine per la notifica regolare spirava il 31.12.2006.
Pertanto se l’ente Locale o quello Concessionario per la riscossione non provano di avere notificato entro i suddetti termini l’avviso di accertamento quale atto precedente e prodromico alla cartella, nessuna pretesa può più essere vantata.

E’ questa la decisione cui giunge la CTP di Agrigento con la sentenza n 1482\20 del 22 settembre 2020 con cui annulla una cartella esattoriale emessa da Riscossione Sicilia relativa all’ICI 2011.

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