Il TAR Palermo boccia le ordinanze dei sindaci sul blocco delle forniture idriche

Il Tar di Palermo ha annullato le ordinanze dei sindaci agrigentini che avevano deliberato il divieto di sospensione dei distacchi idrici messo in opera dalla società Girgenti Acque.
La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale, con le ordinanze n. 736/2015 e 737/2015, ha accolto le istanze di sospensiva delle ordinanze sindacali impugnate e ha condannato i comuni di Ribera e di Lucca Sicula al pagamento delle spese della fase cautelare: Carmelo Pace e Giuseppe Puccio, nelle loro rispettive ordinanze, sostenevano che l’acqua non può essere tagliata totalmente ai cittadini e che i contatori idrici non possono essere categoricamente bloccati.
Girgenti Acque, invece, sostiene di avere il dovere attuare la procedura di sospensione idrica nell’ambito dell’attività di contrasto alla morosità per garantire l’equilibrio economico e finanziario aziendale e nel rispetto della generalità degli utenti virtuosi che pagano regolarmente le bollette.

“La procedura di sospensione dell’erogazione per morosità – precisa in una nota Girgenti Acque – è prevista nell’ordinamento giuridico italiano dal D.P.C.M. 29/04/1999 (gestione del rapporto contrattuale – scheda n. 3) che rappresenta “la carta dei diritti dell’utente del servizio idrico”, ed è contenuta nell’art. 2.6.6. del regolamento utenza vigente, approvato con deliberazione n°4 del 30/11/2011 dall’assemblea dei rappresentanti dell’ATO AG9”.
La società agrigentina, che cura il servizio di distribuzione idrica alle popolazioni, sostiene in base alla propria esperienza che i veri morosi non sono gli indigenti o le persone in difficoltà economica in quanto tutti, infatti, vengono messi da Girgenti Acque nelle condizioni di effettuare i pagamenti con dilazioni anche molto lunghe e con rate di importo molto piccolo, a seconda delle esigenze delle famiglie. Infatti, “la sospensione dell’erogazione avviene soltanto nei casi in cui l’utente si rifiuta categoricamente di pagare le bollette anche a rate.”

“Astenersi dall’esecuzione della procedura di sospensione idrica per morosità – precisa la società – da un lato, avrebbe ripercussioni economiche e finanziarie sul bilancio aziendale e conseguentemente sulla tariffa del servizio idrico integrato gravando sulla generalità degli utenti, dall’altro, lederebbe il principio di non discriminazione degli utenti paradossalmente privilegiando quelli morosi a scapito di quelli virtuosi. Chi non paga le bollette dell’acqua e/o usufruisce abusivamente del servizio – conclude la nota – danneggia principalmente l’intera collettività, perché fa pagare l’acqua ed i servizi di cui gode agli utenti regolari che pagano la bolletta.”

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