La dr.ssa P.C. di 37 anni, laureata in Medicina e Chirurgia, ha frequentato il corso di formazione specifica in Medicina generale tenutosi presso il Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della regione siciliana bandito per il triennio 2011-2014. Com’è noto il relativo diploma abilitativo viene conseguito al termine del triennio all’esito del superamento di un esame finale.
La Dr.ssa P.C. ha dovuto sospendere il periodo di formazione a causa del sopraggiunto stato di gravidanza, con conseguente obbligo di recuperare il periodo di formazione non effettuato; la dottoressa, ammessa ritualmente al predetto recupero del periodo formativo interrotto, nel mese di maggio 2015 sosteneva con esito positivo gli esami finali per il rilascio del diploma del corso di formazione specifica in Medicina Generale. Intanto però nel mese di gennaio 2015 scadeva il termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie regionali da utilizzarsi per la copertura degli incarichi relativi alle attività mediche contemplate; la Dr.ssa P.C. presentava domanda di inserimento al fine di potere essere inserita con riserva nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l’anno 2016 . Ma l’Assessorato della Salute per la regione siciliana comunicava alla dottoressa di non averla inserita con riserva nella graduatoria perché priva del requisito dell’attestato di formazione in medicina generale; da qua la determinazione della dottoressa di proporre un ricorso davanti al Tar Sicilia contro l’Assessorato della salute per la regione Siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva di Medicina Generale per l’anno 2016 nella parte in cui risultava esclusa la ricorrente.
In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno lamentato la violazione del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, laddove l’Assessorato non aveva tenuto conto del fatto che il ritardo nel conseguimento del diploma non era imputabile alla ricorrente, ma dipendeva dalla sospensione temporanea della frequenza del relativo corso dovuta alla stato di gravidanza, e che la ricorrente aveva comunque conseguito il diploma prima della compilazione della graduatoria, citando un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa pronunziato in un caso analogo. Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute per la regione Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, condividendo integralmente le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, e ritenendo sussistente un danno grave ed irreparabile in capo alla ricorrente, atteso che il mancato inserimento nella graduatoria potrebbe tradursi in un pregiudizio sull’intero corso dello sviluppo professionale, ha accolto la domanda cautelare avanzata dai difensori della ricorrente, ordinando all’Assessorato l’inclusione della ricorrente nelle graduatorie di assistenza primaria e continuità assistenziale. Pertanto, per effetto dell’ordinanza cautelare resa dal TAR, la Dr.ssa P.C. potrà assumere incarichi per conto del servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dall’accordo collettivo vigente; ciò permetterà di acquisire il relativo punteggio che potrà essere allegato negli anni successivi mediante l’apposita domanda di integrazione dei titoli aggiuntivi. Si è così evitata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza , così come solennemente sancito dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità.