Riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, categorie di quote, operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari, oneri per l’avvio.
Questi i principali punti toccati in materia societaria dal decreto “Crescita 2.0”, all’art. 26, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012, nell’ambito della più ampia disciplina ad hoc prevista in capo alle start up innovative.
Innanzitutto, nelle start up innovative, nel caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate – stabilito per le spa e srl rispettivamente dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c. – viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo).
Viene previsto poi che, nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale – prevista agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., rispettivamente per le spa e le srl –, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino a tale momento non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484, comma 1, punto n. 4 per le società di capitali, e 2545-duodecies per le società cooperative, c.c.). Qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria, quindi riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo o trasformazione della società.
Tali misure – si legge nella Relazione illustrativa – sono volte a consentire all’impresa di “completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi”, oltre a uno “snellimento procedurale nel periodo iniziale dell’attività”.
Disposizioni specifiche sono, poi, rivolte alle start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.
L’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi 2 e 3, c.c., in tema di attribuzione di diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione e di attribuzione di particolari diritti relativamente a amministrazione della società o distribuzione degli utili.
L’atto costitutivo, in deroga all’art. 2479, comma 5, c.c., può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (nei limiti previsti dalle leggi speciali), in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c.
Non si applica l’art. 2474 c.c., che vieta le operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.
Infine, l’atto costitutivo può prevedere (sia per le start up che per gli incubatori certificati), a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c.
Infine, per quanto concerne i costi di avvio delle start up innovative (e dell’incubatore certificato), la bozza di decreto prevede l’esclusione dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizione al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. Viene precisato che tale esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di “start up innovativa” (e di incubatore certificato) e, in ogni caso, “dura (…) non oltre il quarto anno di iscrizione”.
A tal proposito, si precisa che l’iscrizione delle start up (e degli incubatori certificati) avviene in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; l’iscrizione costituisce condizione necessaria per poter usufruire della relativa disciplina (art. 25, comma 8, della bozza).