PRG di Ribera. Deduzioni degli uffici e controdeduzioni dei professionisti

Il Comitato delle Professioni Tecniche di Ribera ha presentato alla stampa le controdeduzioni alle deduzioni degli uffici comunali sulle osservazioni presentate per la “Revisione del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ribera”.

I professionisti, architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi e periti industriali, contestano la chiusura mostrata nei loro confronti rispetto alle centinaia (quasi mille) osservazioni presentate per migliorare quanto deliberato dal Consiglio Comunale dell’agosto scorso.

Gli argomenti migliorativi riguardano lo sviluppo delle aree turistiche, la salvaguardia dei diritti acquisiti nelle zone vincolate, gli aiuti al comparto agricolo, artigianale, commerciale e tutta una serie di altre questioni rivolte alla semplificazione delle procedure.

I professionisti riberesi sono stati confortati dalla presenza di diversi consiglieri comunali e rappresentanti politici, quali Carmelo Territo per Grande Sud, Tommaso Pedalino e Gioacchino Turano per il P.I.D. ed il Segretario provinciale dell’A.P.I. Francesco Montalbano.

Nei giorni scorsi gli onorevoli Salvatore Cascio e Giuseppe Ruvolo avevano voluto essere informati dal Comitato delle varie problematiche sollevate.

Al Comitato delle Professioni Tecniche di Ribera hanno dato il loro fattivo contributo gli architetti Giuseppe Mazzotta, Salvatore Triassi, Giacomo Lo Cicero, Antonella Gatto, Michele Giancani, Lina Randisi, Alfonso Spinelli, Francesco Fiorino, Rosario Zabbara, Luisella Barberis, Giacomo Alessio, Angelo Tinaglia, Elena Geraci, Antonino Riggio e Calogero Fonte, gli ingegneri Vincenzo Caruana, Gianluca Maniscalco, Antonino Giancani, Emanuele Tortorici, Gianfilippo Pasciuta, Salvatore Ferruzza, Federico Contrino, Onofrio Tulone e Francesco Puma, i geometri Salvatore Graceffo, Raimondo Colletti, Daniele Mazzotta, Giovanni Campanella, Nicola Palermo e Giuseppe Vinci, i geologi Emanuele Siragusa, Carmelo Gibilaro e Pietro Cannata, per i periti industriali Antonino Puntillo e per gli agronomi Antonino Amato e Pietro Riggi.

Il Comitato delle Professioni Tecniche di Ribera

RELAZIONE SEMPLIFICATA SULLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME TECNICHE DEL PRG DI RIBERA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DEDUZIONI

Che sulla variante al Regolamento edilizio ed alle Norme d’attuazione del PRG si sia aperto un dibattito non può che far piacere a chi è stato testimone di un disagio implicito ed a volte inespresso che prima i tecnici e dopo i cittadini riferivano a chi, come me, ricopriva incarichi di rappresentanza professionale (sono stato vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento per 15 anni ed adesso ricopro lo stesso ruolo da pochi mesi nella Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo).
Spesso, però, noi professionisti ci troviamo a contrastare opinioni che sviluppano ragionamenti politici nei quali non desideriamo essere coinvolti.
Il vizio di metterla in polemica politica fa decadere i motivi oggettivi a cui noi professionisti ci appelliamo scatenando una serie di reazioni da tifoseria che non ci interessa percorrere.
Ecco perché ritengo utile cercare di spiegare spero con parole semplici il contenuto delle nostre proposte migliorative. Proposte che sono state condivise con i liberi professionisti riberesi, fra i quali esiste un rapporto consolidato di stima e di collaborazione.
Una prima cosa va detta, però, e riguarda l’argomentazione con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha liquidato buona parte delle osservazioni.
L’Ufficio sostiene che le osservazioni che riguardano articoli di Norme o Regolamento che non sono state oggetto di modifica nella variante non possono essere neanche ammesse a discussione.
Non si tiene conto del fatto che il titolo di tutti i documenti della variante (dalla proposta dell’Ufficio, sposata dall’Assessore, poi dalla Giunta ed infine dal Consiglio Comunale) il titolo di tutti i documenti e delibere, ripeto, è stato sempre “Revisione del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ribera”.
La revisione ha sempre riguardato tutto il Regolamento e tutte le Norme. E tutto il REC e tutte le NTA sono state messe in pubblicazione, per essere oggetto di eventuali osservazioni, non soltanto le parti modificate. Questo perché lo spirito della variante era ed è sempre stato, appunto, di rivedere l’intero corpo dei due documenti urbanistici comunali.
La motivazione di non ammissibilità cade perché è il Consiglio Comunale che ha il potere di valutare le singole osservazioni, essendo sempre l’organo ultimo al quale spettano le decisioni da prendere in campo urbanistico.
Ma andiamo, adesso, al contenuto ed alle ragioni delle varie osservazioni migliorative presentate, che saranno raggruppate per affinità d’argomento.

LE ZONE B0 ed il vincolo dei 150 metri dalla battigia.
Con intenzioni certamente positive la variante prevede delle modifiche al punto che regolamenta i lavori edilizi nella zona del Corvo e verso il fiume Magazzolo. Si sottolinea che tali zone sono diventate B, e quindi non più soggette a tutela paesaggistica da parte della Soprintendenza, in forza della sentenza TAR che ha annullato il decreto della Regione che azzerava tutte le zone turistiche, ripristinando il PRG per come era stato adottato dal Comune di Ribera. Noi professionisti riteniamo che l’argomento è troppo delicato per essere affrontato in modo frammentario. Serve piuttosto una trattazione oculata ed in una visione più generale di concerto con gli organi legislativi e di controllo. Il rischio è di “toccare il culo alla cicala”.

LE ZONE C1 di congiunzione tra abitato ed espansione
La zona degli ex 51 lotti “soffre” di una limitazione nella costruzione con un rapporto di copertura pari ad 1/5 (un quinto) che comporta l’obbligo di costruire i volumi di legge in orizzontale piuttosto che in verticale. Per ovviare a tale penalizzazione è stato richiesto di modificare le norme di attuazione. Non per dare alla zona dei privilegi, ma per uniformarla a quello che si può fare nelle aree circostanti. Nessun volume in più. Anzi si andrebbe nella direzione consigliata dalla disciplina urbanistica del risparmio del territorio.

LE ZONE CT2. EDILIZIA TURISTICA.
I professionisti si sono lamentati del fatto che per le cosiddette zone Ct2, che sarebbero quelle destinate alla costruzione di alberghi o villette, sono state aumentate le aree da destinare a verde e parcheggi, aggiungendovi, a quanto già previsto dalla legge, rispettivamente 1/20 ed 1/10 del terreno per parcheggi e verde. Nessuno dice che verde e parcheggi sono da eliminare, tutt’altro. Ma perché aggiungere questa aliquota di 1/20 ed 1/10 dell’intervento che sommariamente quintuplicherebbe le superfici richieste dalla legge per le aree pubbliche? A conti fatti si passerebbe da 17,5 a 90 metri quadri per abitante di aree pubbliche. E questo solo a Ribera, mentre a Sciacca, Menfi, Cattolica Eraclea o Montallegro rispetterebbero soltanto la legge. A Ribera no! Si va oltre, e di molto, oltre la legge. Siamo più bravi degli altri? Oppure chi deve scegliere dove costruire un albergo o delle villette sceglierebbe un territorio dove le regole del gioco sono più favorevoli? E senza bisogno di pagare le cosiddette opere di compensazione? Ma per legge e basta.
E poi ancora. Ma che senso ha quel limite dei 50 mila metri quadrati minimi per presentare un progetto, quando nei Comuni viciniori, ma direi in tutta la Sicilia, tale limite non è previsto? 50 mila metri quadrati corrisponde a circa 25 tumuli, che con la proprietà frazionata prevede la presenza di un alto numero di proprietari che per mettersi d’accordo trovano grandi difficoltà. Mentre consentire liberamente, o per un minimo di 10 mila metri quadrati, darebbe lavoro ed accesso alla presentazione di molti progetti, più piccoli e più alla portata degli imprenditori edili della nostra zona.
Infine, considerato che in tali zone, spesso non c’è ancora la condotta fognaria, consentire sistemi di smaltimento alternativi, magari con sistemi di depurazione autonoma (Imhoff, fitodepurazione, vasche stagno o altro), come si fa nei paesi viciniori. Ciò sbloccherebbe ed incoraggerebbe la produzione di progettualità e quindi di realizzazione di un cantiere enorme da 3 milioni di metri quadrati d’aree destinate al turismo, con 200 mila metri quadrati di fabbricati e 7500 posti letto. Perché non togliere ostacoli agli imprenditori locali, piuttosto che cercare di aggiungerne altri, oltre quelli previsti già dalle leggi, di cui tutta Italia si lamenta già così come sono?

LE ZONE E agricole.
Nella delibera di approvazione, al rigo “Distanza minima dal confine:ml. 10,00” sono state aggiunte le parole “…tranne che il confinante autorizzi distanze inferiori.” Segue un altro capoverso che tende a regolamentare l’esercizio di tale concessione con atto pubblico. Perché fare questa precisazione, considerato che nei comuni viciniori tale obbligo non viene esercitato? Se lo è davvero, allora, non c’è bisogno di scriverlo in un regolamento locale. La legge prevale sempre sui regolamenti locali. Altrimenti potrebbe apparire come la necessità di mettere nero su bianco delle opinioni che dopo non saranno più oppugnabili.
Un altro argomento per le zone agricole è quello destinato al concetto di fondo e di azienda. Al fine di ottimizzare le risorse imprenditoriali della principale attività produttiva riberese, l’agricoltura, è utile che la volumetria da computare a scopo edificatorio non sia ridotta a quella del singolo fondo. Tale indirizzo sarebbe in netto contrasto con la realtà delle aziende che sono organizzate in modo differenziato con fondi frazionati che comunque concorrono alla formazione della produzione economica dell’azienda. Ad esempio può capitare che la mia azienda abbia un’area dove poter costruire vicina alla strada ma staccata anche solo di un metro dal resto del fondo dell’azienda. In questo caso dovrei costruire soltanto per quei pochi metri quadrati concessimi dall’area vicino alla strada senza poter tener conto del resto dell’area dell’azienda.
E poi i laghetti artificiali. Perché considerare tali anche quelli che hanno una capacità minore a 5mila metri cubi, che altro non sono che dei fossi di minuscole dimensioni? Ciò agevolerebbe di molto l’agricoltura. Concretamente.
Infine, in un festival di complessi rapporti tra la “SNR/SU: non superiore ad 1”, si modifica in negativo ciò che si può realizzare oggi in zona agricola, e cioè l’1% dell’area per magazzini e lo 0,03 metri cubi per metro quadro di residenze. Perché cambiarlo. C’è una cosa che va bene a tutti e la cambiamo?

LE ZONE F per le infrastrutture di carattere generale.
Viene abrogato l’articolo che norma le aree destinate alle attrezzature pubbliche di interesse generale, per come previsto dall’art. 4 del Decreto Interministeriale 02 aprile 1968 n. 1444. Perché privarci della prerogativa di attingere al finanziamento di ospedali, caserme, carceri, università etc. etc. riducendole ad “aree distinte con simboli grafici” per come poi indicato in un successivo articolo introdotto nella variante?

ASPETTI FORMALI
In vari articoli del Regolamento Edilizio Comunale, al fine di iniziare un procedimento con l’Ufficio Comunale si prescrive “…utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio”. Tale prescrizione potrebbe essere elemento d’ulteriore diniego di pratiche, magari provenienti da fuori del nostro Comune oppure da semplici cittadini che si rapportano all’Ente Pubblico in modo “normale”. Al fine di ridurre al minimo le difficoltà ai cittadini, tutt’al più, tale modulistica potrebbe avere carattere opzionale e quindi di aiuto e servizio.
Vengono disciplinate le modalità per la comunicazione d’ultimazione dei lavori prescrivendola “entro il periodo di validità della Concessione”. Lo stesso dicasi per gli immobili non residenziali e quindi destinati in genere alle attività produttive, con una tempistica di 15 giorni. Tali regole, che prima non esistevano, farebbero incorrere i cittadini, ma soprattutto gli imprenditori, nel rischio di inadempimento formale.

ASPETTI TECNICI
Viene riscritto il concetto di linea di gronda con la seguente definizione: “per linea di gronda s’intende l’intersezione del piano verticale di facciata con l’estradosso del piano o della falda di copertura”, quando invece, anche per i vocabolari della lingua italiana “per linea di gronda s’intende la linea perimetrale inferiore della falda su cui insiste l’elemento di raccolta delle acque meteoriche”.
Sui piani sottotetto viene introdotta una penalizzazione data dal fatto che se il piano sottotetto è servito da scala diventa volume. Il tutto in contrasto con la tendenza al risparmio del territorio che si è sviluppata negli ultimi anni. Lo stesso dicasi per le limitazioni dell’altezza utile.
Nei locali a piano terra, per le attività imprenditoriali in genere, quali commercio ed artigianato, viene fissata una altezza utile netta non inferiore a m. 3,00 per l’abitabilità e l’agibilità. Tale altezza minima, che per le zone di costruzione recente può sembrare congrua, si scontra con la tipologia tradizionale dei vani del centro storico riberese che in molti casi potrebbe essere inferiore (pensiamo solo a quei vani a volta per i quali l’altezza utile congrua si troverebbe soltanto al centro della stanza).
Sulle verande e sul “Volume edilizio” è utile che in tutte le zone non vengano computati come volume le verande aperte per un solo lato e/o la porzione di esse, la cui profondità non superi il 50% della superficie utile dell’unità immobiliare servita. A chi si farebbe male diversamente?
Sui muri di recinzione, infine, se ne descrivono i limiti e le caratteristiche, riducendoli ad una sola tipologia cosiddetta “traslucida”, con una altezza di mt. 2,00. Ciò non soddisfa alcune necessità di buon senso e di legge, dettate anche solo dal Codice Civile, ma anche dalle ordinarie capacità creative progettuali.

COMMISSIONE EDILIZIA
Vero è che la Commissione Edilizia è stata abrogata ultimamente in Sicilia da una legge regionale, ma vero è anche che se dovesse cambiare governo e la Commissione edilizia dovesse essere ripristinata che facciamo? Facciamo una nuova variante per regolarne il funzionamento? Che fretta c’era ad eliminare dalla carta l’intero capitolo? La Commissione Edilizia Comunale costituisce un organo consultivo di grande carattere democratico, perché mantiene un presidio di controllo pubblico rispetto all’operato degli uffici. Disturba qualcuno?

CONCLUSIONI
A noi professionisti non interessano le beghe di carattere polemico. Noi siamo abituati ad andare al sodo e ad avere un rapporto quanto più esplicito con gli uffici pubblici, dai quali traiamo la linfa per calibrare le nostre azioni.
Avere regole certe, chiare, ma soprattutto che diano garanzie ai cittadini perché i loro progetti possano essere realizzati, per noi, è l’obiettivo principale, consapevoli di essere il primo filtro per sogni che spesso contrastano con le regole di carattere generale a garanzia del bene pubblico.
Ma quando la garanzia del bene pubblico diventa inutile, tortuosa e ingiusta vessazione è nostro compito, pur adeguandoci alle norme, denunciarne l’illogicità.
L’ho già detto e lo ripeto. Se lavorano gli architetti, gli ingegneri, i geometri, i geologi, gli agronomi, i periti edili, vuol dire che predispongono progetti che dovranno essere realizzati dai muratori, dai carpentieri, dai falegnami, dai fabbri, dagli elettricisti, dagli idraulici, etc. etc. etc. dando ossigeno ad un settore, quello del comparto edilizio, che forse è secondo soltanto a quello agricolo, ma che in presenza di regole asfittiche rischia di soffocare.
Siamo tutti riberesi, gli impiegati comunali, i cittadini, la politica, gli operatori d’intelletto e le forze produttive in generale. Lavoriamo tutti per lo stesso fine, ciascuno facendo la nostra parte e senza pregiudizi reciproci che non fanno bene al sereno operare. Cresceremo tutti.
Ribera, 27 maggio 2012

Arch. Giuseppe Mazzotta
(vice Presidente della Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo)

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