Ricorso vinto contro Comune di Racalmuto: oneri di urbanizzazione non possono essere retroattivi

La Sig.ra D.T. di 57 anni , titolare di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Racalmuto, aveva provveduto tempestivamente a saldare al Comune quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione; ma successivamente aveva ricevuto una nota con la quale il Comune di Racalmuto, in esecuzione di una delibera adottata da un commissario ad acta nominato dalla Regione, pretendeva ulteriori somme a titolo di adeguamento degli oneri di urbanizzazione con effetto retroattivo.

La titolare della concessione edilizia proponeva allora un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento, previa sospensione, della delibera adottata dal commissario ad acta presso il Comune di Racalmuto, avente ad oggetto la rideterminazione con effetto retroattivo degli oneri di urbanizzazione, nonché della nota con cui il Comune di Racalmuto, in esecuzione della delibera di cui sopra, aveva richiesto alla ricorrente ulteriori somme a titolo di adeguamento degli oneri di urbanizzazione. In particolare l’avvocato Rubino ha censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, dovendo essere l’entità del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione riferita al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, ed attesa la natura contributiva tributaria degli oneri di urbanizzazione le relative tariffe non possono avere efficacia retroattiva; citando altresì numerosi precedenti giurisprudenziali secondo cui è da escludere la possibilità di incidere negativamente su posizioni giuridiche definitivamente consolidatesi in conseguenza dell’intervenuto rilascio della concessione edilizia.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana , Presidente F.F. il Dr. Ermanno De Francisco, Relatore il Consigliere Vincenzo Neri, aveva espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avvocato Rubino, ritenendolo fondato sotto il profilo della violazione del principio dell’affidamento, non potendo, di norma, gli atti amministrativi avere efficacia retroattiva; e ciò in applicazione di un principio generale volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Il Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, adeguandosi al parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha accolto il ricorso straordinario ed ha annullato i provvedimenti impugnati; pertanto, per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario patrocinato dall’avvocato Rubino la titolare della concessione edilizia nulla dovrà corrispondere al Comune di Racalmuto a titolo di adeguamento degli oneri di urbanizzazione.

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