Si è tenuto martedì 12 Febbraio 2013 presso la Sala Sindaci del Comune un incontro informativo, voluto dall’Assessore Sgrò, tra le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia Municipale e Guardia Forestale) e i gestori di esercizi di vendita e somministrazione di alcool.
Il Comandante della Polizia Municipale ha illustrato lo stato della normativa che regola la vendita e la somministrazione delle bevande alcooliche ai minori.
In particolare la vendita è vietata a tutti i minori degli anni 18 sia per asporto che per somministrazione.
Cambia però la natura delle sanzioni. La vendita e la somministrazione ai minori dagli anni 18 agli anni 16 è punita con una sanzione amministrativa di € 500,00 immediatamente applicabile dalle stesse Forze dell’Ordine.
La vendita e la somministrazione ai minori degli anni 16 costituisce reato penale e il gestore dovrà subire un processo presso il Tribunale di Sciacca.
I gestori presenti hanno assicurato che già da tempo applicano l’obbligo di legge e che per il futuro adotteranno accorgimenti più efficaci per la comunicazione del divieto attraverso anche l’apposizione di appositi cartelli informativi presso gli stands di vendita.
Tutti i rappresentanti delle parti si sono ritrovati d’accordo sulla esigenza di contrastare questo insano costume di consumare bevande alcooliche che oggettivamente e clinicamente danneggia la salute dei nostri giovani rendendoli talvolta dipendenti dall’alcool e provocando gravi incidenti stradali.
Qui di seguito pubblichiamo la brillante nota ufficiale del Comandante della Polizia Municipale, Antonino Novara:
La vendita per il consumo sul posto, ovvero la somministrazione, di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’art. 689 del codice penale, se eseguita nei confronti dei minori di 16 anni e, ai sensi del nuovo articolo 14-ter della legge 125 del 2001, così come introdotto dal decreto legge n. 158/2012, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. È questa la posizione ufficiale del Ministero dello sviluppo economico (risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013) e del ministero dell’interno (parere 557/PAS/U/001628/12000.ca(1) del 30 gennaio 2012), pubblicate nel sito istituzionale del Mise lunedì scorso. La questione è stata posta in relazione ai dubbi interpretativi connessi al significato giuridico dei termini vendita e somministrazione che il legislatore sembrerebbe aver usato, nel tempo, in senso non univoco. A tale proposito, il Viminale ritiene che il termine vendita comprenda anche quello di somministrazione. Ciò in quanto una interpretazione più restrittiva sarebbe del tutto illogica, non plausibile e in contrasto con la ratio stessa del dl 158/2012, inteso a promuovere più alti livelli di salute attraverso il contrasto di fattori di rischio per i giovani, tra i quali l’assunzione di alcool. Degno di rilievo, peraltro, è il fatto che con la citata nota il ministero dell’interno afferma che il nuovo art. 14-ter della legge 125/2001 si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. Tale precisazione denota un’inversione di rotta rispetto quanto dallo stesso affermato un paio di anni fa (Risoluzione 24 marzo 2009, prot. n. 557/PAS.3854.12000A(1)). Tale nota chiariva, infatti, che laddove il codice penale punisce la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, si deve intendere che è punita anche la vendita al minuto. Del resto «somministrazione», per il codice penale e per la legge in generale, equivale a minuta vendita. Non a caso l’art. 730 del medesimo codice penale, punisce chi «vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici» e l’articolo 25 del rd 2316/1934, punisce con una sanzione amministrativa chi somministra o vende tabacco ai minori di anni 16.
IL COMANDANTE
dott. Antonino Novara