Ribera, il sindaco dispone nuove misure restrittive per evitare il contagio da Covid 19

Il sindaco di Ribera con nuova ordinanza dispone le seguenti misure in funzione di prevenzione del contagio da covid19.

Nel testo dell’ordinanza si specifica quanto segue.

Dal 10 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020, anche in esecuzione all’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione siciliana :

1. Sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. La medesima disposizione si applica anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori similari esercizi commerciali.

2. Nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari indicati al punto 1 per le aree all’esterno destinate al ballo, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Gli utenti delle attività commerciali di cui al punto 1 a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno entro gli spazi di pertinenza delle stesse attività.

4. Nelle notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v. (dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo di ciascun giorno), tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione siciliana e individuati in via esemplificativa al punto 1 della presente ordinanza, che intenda promuovere spettacoli o eventi aperti al pubblico, ha l’obbligo di comunicare tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti. Resta fermo, l’assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l’obbligo di utilizzare spazi all’aperto e l’obbligo per l’utenza e gli esercenti di indossare la mascherina.

ORDINA, altresì,

5. Dal 10 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 :

– la chiusura e la cessazione della diffusione musicale, di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, ecc..) nel rispetto del seguente orario : da domenica a giovedì alle ore 1,30 del giorno successivo; il venerdì alle ore 2,00 del giorno successivo; il sabato e nelle giornate prefestive alle ore 2,30 del giorno successivo;

– il massimo rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09\agosto 2020 e in particolare: – il divieto di assembramento; – il distanziamento interpersonale di almeno un metro; – l’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni.

6. Alle attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree pubbliche che su aree private il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori similari, che possono arrecare danno, pericolo, molestia alle persone.

7. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell’andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall’attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione

8. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui sopra, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

9. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è applicata sempre nel massimo edittale e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo […]

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020) nei termini di cui alla presente ordinanza.

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